Purtroppo esistono tantissimi modi per effettuare dell'evasione fiscale e, magari, non pagare l'Iva in varie attività o situazioni all'atto di vendere un bene o eseguire un servizio. Per limitare quindi tali comportamenti illeciti le autorità italiane hanno introdotto, attraverso una legge, il cosiddetto "Reverse Charge" nel nostro ordinamento (così come vedremo in seguito).
Tuttavia, sebbene questo sia lo scopo più recente e si parli in tal caso particolare di Reverse Charge interno, inizialmente l'obiettivo della normativa era quello di permettere la registrazione nel nostro sistema contabile di quelle operazioni, importanti ai fini dell'Iva, eseguite da aziende non residenti nel territorio italiano. In quest'ultimo caso, invece, si parla di Reverse Charge esterno.
Ma cosa significa in termini semplici tale definizione? Questa, conosciuta anche come Inversione Contabile, è una sorta di deroga o eccezione alla regola che, in una transazione tra due soggetti, colui che vende un bene o presta un servizio deve esporre l'Iva nella fattura e di cui sarà debitore nei confronti dello Stato, mentre chi acquista o riceve la prestazione e quindi ottiene la suddetta fattura potrà avere diritto alla detrazione dell'Iva stessa.
Come vedremo, questa deroga è possibile effettuarla in diverse situazioni od operazioni: da quelle di prestazioni di servizi (tra cui, come vedremo, anche quelle relative alla manodopera edile eseguita da soggetti subappaltatori nei confronti delle aziende che svolgono lavori di costruzione o ristrutturazione di strutture o immobili) a quelle di cessioni, tra gli altri, di fabbricati o di dispositivi elettronici. Tuttavia, adesso andiamo ad approfondire proprio la parte della normativa inerente il settore edile.
L’Articolo 17 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72 è indirizzato al ramo dell’edilizia ed è diretto ad amplificare l’applicazione del cosiddetto reverse charge; quest’ultimo verrà presto esteso anche ai servizi di manutenzione, di riparazione, si pulizia e di completamento. Questo articolo, che era contenuto nella Legge di Stabilità del 2015 ha introdotto importanti novità che interessano il settore edile.
L’Articolo in oggetto, quindi, è entrato nel gennaio del 2015, e stabiliva che il reverse charge avrebbe trovato attuazione ad ulteriori e differenti servizi rispetto a quelli dedicati alla sola costruzione. Quindi, la disposizione vigente viene applicata a tutte le prestazioni che vengono eseguite dalle imprese che lavorano in campo edilizio e svolgono attività di costruzione oppure di ristrutturazione d’immobili. Si evince, per questo motivo, che il reverse charge, cioè l’inversione contabile, si riferisce altresì alle prestazioni sub derivate del contratto d’opera ed in relazione agli enti pubblici, solamente se considerati come soggetti passivi.
Per via dell’Articolo 17, comma 6, quindi, l’obbligo di applicare il suddetto reverse charge in ambito edile viene esteso anche alla demolizione degli edifici, a tutti i servizi di pulizia, ai completamenti di edifici ed all’installazione di vari impianti. Per individuare tutti questi servizi bisogna fare riferimento alla Circolare numero 37/E/06 che riguarda in particolare codici ATECO. Nonostante le varie modifiche effettuate, l’inversione contabile continua a trovare applicazione anche nelle situazioni nelle quali la prestazione effettuata sia comunque riconducibile al settore edile delle costruzioni. Per quanto riguarda i servizi di pulizia che sono regolamenti dai codici ATECO, essi, comprendono anche la pulizia degli stabili dopo la loro costruzione, le pulizie a vapore e quelle generali ed altre attività simili alle sopracitate. Inoltre, sono previsti dei servizi di disinfestazione ed anche di demolizione, servizi di installazione degli impianti elettrici e/o elettronici e di quelli idraulici. Inoltre, sempre nell’articolo in oggetto viene trattato l’argomento dell’installazione degli impianti di riscaldamento, degli impianti del gas e dei depuratori per le piscine.
Secondo le norme stabilite dall’Unione Europea, il reverse charge si attua in relazione al bene immobile, come un fabbricato oppure un edifico, ed anche sulle porzioni di proprietà di suolo. Le imprese che sono accreditate ad effettuare le operazioni di demolizione, quindi, hanno l’obbligo di fatturare mediante il reverse charge in ottemperanza con il codice ATECO 431100.
Parlando in termini operativi, si può dire che l’inversione contabile IVA è il procedimento di inversione dell’obbligo di versare l’IVA attraverso il quale:
Ed in pratica, quindi, tale inversione contabile permette che questa imposta venga assolta direttamente dal destinatario della prestazione o della vendita del bene, anziché dal soggetto cedente o prestatore. In altre parole, quest'ultimo trasferisce l'obbligo di pagamento dell'Iva al primo.
Quindi, semplicemente, il trasferimento dell’onere dell’imposta sul valore aggiunto dal venditore al compratore avviene nel seguente modo: il venditore non ha addebitato alcuna spesa per quanto l’IVA mentre il compratore non l’ha scaricata ma l’addebiterà, in seguito, sulla fattura che verrà emessa al consumatore finale che rappresenta il soggetto passivo di fatto dell’IVA.
Nel caso particolare dell'edilizia, ad esempio, il subappaltatore emetterà una fattura senza nessun addebito dell'Iva e con relativa esenzione dell'imposta di bollo, evidenziando sulla prima una particolare dicitura. L'appaltatore, invece, dovrà integrare la stessa fattura inserendo l'aliquota e conseguente imposta ed annotando il tutto sul registro delle fatture emesse. Naturalmente, i due soggetti potranno usufruire del Reverse Charge soltanto se esercitano la loro attività nell'ambito delle costruzioni di strutture o di opere viarie o idrauliche.
Quindi, per concludere, si può dire che l’inversione contabile, detta anche reverse charge IVA, rappresenta una particolare modalità per l’applicazione dell’IVA, l’imposta sul valore aggiunto, nella quale, usata per ridurre l’evasione fiscale in specifici settori in quanto l’onere dell’imposizione fiscale è trasferito dal venditore, il soggetto attivo delle operazioni IVA, al compratore, nonché soggetto passivo delle operazioni IVA.
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