Dopo avervi spiegato come si compie una ricerca per i tributi, oggi vi proponiamo un approfondimento sul Codice tributo 3850 per il diritto camerale. La fiscalità italiana si avvale di una serie di, cosiddetti, codici tributo, ovvero dei numeri identificativi di una determinata imposta per semplificare le procedure interne di riconoscimento e smistamento dei tributi. Vi sono numerosi codici tributo per ciascuna imposta e per la stessa imposta a seconda che si tratti di acconto, saldo o conguaglio. Uno di queste sequenze numeriche è il codice tributo 3850 per il versamento del diritto camerale, da effettuare tramite modello F24 nella sezione di riferimento “IMU e altri tributi locali”.
Ricordiamo che, generalmente, coloro che siano iscritti a albi professionali, registri o casse di settore, sono tenuti a pagare annualmente una sorta di quota relativa all’appartenenza a tali registri professionali appunto. Tale pagamento può riguardare sia singoli professionisti (si pensi ad avvocati, ma anche a medici chirurghi o altre categorie di lavoratori) e sia aziende attive nei diversi settori. In quest’ultimo caso, ad esempio, il pagamento può essere connesso all’appartenenza ad ambiti aziendali o camerali (si pensi a Confindustria o alle Camere di Commercio locali).
Come vedremo meglio in seguito, tale quota o tributo da pagare può essere fisso oppure variabile, in base a diversi fattori di cui si deve tener conto. Uno di tali fattori, in alcuni casi, è il fatturato che un professionista o un’azienda riesce a sviluppare durante l’anno. Comunque sia, prima di andare a chiarire come si deve pagare il codice tributo 3850, cerchiamo di spiegare meglio in cosa esso consista, al fine di avere un’idea maggiormente chiara di questa imposta particolare.
Il tributo di cui stiamo parlando non è altro che una sorta di tassa che un’azienda, iscritta o annotata nel registro delle imprese, è tenuta a pagare alla Camera di Commercio a cui è registrata e quindi di riferimento. Nello specifico, tale Camera deve essere quella della circoscrizione territoriale in cui sia situata la sede legale dell’azienda. Nel caso in cui non si versasse tale tributo, alle imprese o ai singoli professionisti non verrebbe rilasciata la certificazione camerale, a partire dal 1° Gennaio successivo all’anno di riferimento.
Ricordiamo infine che, entro un anno dalla data di scadenza del suddetto pagamento (e quindi dalla violazione), è possibile comunque effettuare un ravvedimento, cioè il versamento del diritto camerale con relativa maggiorazione. Superato tale periodo, poi si potrà unicamente regolarizzare tale tributo e restare in attesa della sanzione prevista in questi casi, emessa attraverso cartella esattoriale o eventuale emissione di atto contestuale. Comunque, in alcune circostanze particolari o per taluni soggetti, possono essere previste proroghe per tale pagamento.
Tutte le imprese sono tenute al versamento del diritto annuale camerale, il cui pagamento si effettua tramite modello F24 indicando il codice tributo di riferimento 3850. I soggetti obbligati al versamento sono:
Il calcolo dell’importo varia in base a chi versa il tributo in misura fissa e chi, invece, lo deve calcolare in base al fatturato. Il pagamento avviene tramite modello F24, inserendo il codice tributo pertinente – il 3850 in questo caso - e indicando la provincia competente per la riscossione (Risoluzione n. 46 del 10 aprile 2001 dell’Agenzia delle Entrate).
L’imposta non è rateizzabile e si versa in unica soluzione. L’onere fiscale va alle camere di commercio presso cui l’esercizio commerciale o imprenditoriale è iscritto.
Nella sezione “IMU e altri tributi locali”, si compilano i dati anagrafici e quelli relativi all’imposta da versare. Le colonne da compilare con attenzione sono 4:
L’imposta può essere utilizzata come importo a credito da portare in compensazione. In caso di F24 a saldo Zero, gli importi dovuti per i diritti camerali annuali vanno comunque maggiorati dello 0,40 % nel caso in cui il pagamento viene eseguito alle scadenze previste per il versamento con maggiorazione. Il diritto camerale non si paga con bollettini postali o altre forme di pagamento.
Le nuove imprese iscritte nel corso del 2019 sono tenute al versamento relativo alla prima fascia di fatturato entro 30 giorni dalla presentazione di iscrizione alla Camera di commercio, tramite modello F24 o direttamente presso lo sportello camerale del territorio di appartenenza.
Le nuove unità imprenditoriali locali che già appartengono a imprese iscritte nei registri camerali, sono tenute ugualmente al versamento dell’imposta nella misura del 20%.
La scadenza per il versamento del tributo è il 1° gennaio di ogni anno, a favore della Camera di commercio presso cui si è iscritti o risiede la propria sede legale. L’importo non frazionabile è dovuto interamente anche da chi risulta iscritto al Registro delle Imprese per una sola parte dell’anno di riferimento.
Se la sede legale si trasferisce, il versamento del diritto camerale annuale è dovuto a favore della Camera di Commercio la cui sede era al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
L’imposta in misura fissa è riservata solo a:
Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato generato durante l’anno di riferimento dell’imposta.
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