L’ispettorato del lavoro è una struttura afferente al Ministero del Lavoro con competenza in materia di controllo della corretta applicazione delle normative e regolamenti sul lavoro e previdenza. L’ispettorato è suddiviso e organizzato in direzioni provinciali del lavoro, gli organi presso i quali ricorrere in caso di controversie e per reclamare la tutela dei propri diritti sul posto di lavoro.
Gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) in Italia sono 93 e hanno sede nei capoluoghi di provincia e operano nell’ambito dei confini del territorio provinciale. La decentralizzazione degli uffici provinciali del lavoro nasce in seguito al riordino del mercato del lavoro e alla riorganizzazione degli enti amministrativi periferici a partire dal 1994.
Le funzioni e le attività di una direzione provinciale del lavoro si possono suddividere in macro-aree di competenza:
In materia di conciliazione, la normativa ha apportato alcune modifiche che andiamo ad approfondire.
L’art. 31 della Legge n.183/2010 ha riscritto gli articoli 410 e successivi introducendo il principio di facoltà di conciliazione, ovvero che il tentativo di conciliazione non fosse più obbligatorio per la procedura dinanzi al Giudice del lavoro, ma fosse facoltativo ed eventuale. Gli unici casi in cui il tentativo di conciliazione resta obbligatorio riguarda:
La conciliazione facoltativa stragiudiziale riguarda nello specifico le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
Il rinnovato art. 410 C.P.C. introduce delle novità in materia di tentativo facoltativo di conciliazione, senza differenza tra settore pubblico e privato e individua come prima sede operativa per l’istruzione di una pratica di conciliazione la Direzione Territoriale del Lavoro, presso la quale viene istituita la Commissione provinciale di conciliazione.
La richiesta di conciliazione da inoltrare alla Direzione Provinciale del Lavoro deve essere regolarmente sottoscritta dal richiedente e contenere la seguente documentazione:
Nel caso di un rapporto di lavoro “parasubordinato”, l’unico foro competente è quello del domicilio del lavoratore (art. 413, comma 4, cod. proc. civ.; Cass. 11 maggio 1994, n. 4581).
La richiesta di conciliazione si deve presentare alla DPL:
Per espressa volontà del Legislatore, l’uso del fax per l’invio sia alla DPL che alla controparte della richiesta di conciliazione è di fatto escluso. La richiesta di conciliazione può essere presentata dal lavoratore o dal datore di lavoro anche per mezzo di un’associazione sindacale su specifico mandato. La richiesta di conciliazione interrompe ogni eventuale decorso della prescrizione e sospende i termini di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.
La Direzione competente che istruisce la procedura di conciliazione per prima cosa verifica la sussistenza sul territorio del foro o eventuali fori alternativi. In seguito verifica come le parti in causa decidono di farsi rappresentare dinanzi la Commissione di conciliazione, se personalmente o fornendo procura ad altro rappresentante. I termini della procedura sono i seguenti:
Se un convenuto non accetta la procedura conciliativa, questa viene dichiarata conclusa per abbandono della controparte e si può eventualmente adire all’Autorità Giudiziaria per far valere i propri diritti. Se, invece, il tentativo di conciliazione riesce anche in parte o trovando un accordo, la Commissione redige un processo verbale che le parti sottoscrivono insieme alla commissione e il giudice dichiara esecutivo il verbale su istanza di parte.
Se la riconciliazione non ha un buon esito, la Commissione Provinciale propone una proposta conciliativa alle parti in causa per definire la controversia, ma in caso di mancata accettazione anche di questa, le parti devono adeguatamente motivare e giustificare il rifiuto. La formulazione della proposta conciliativa da parte della Commissione dovrà comunque essere riportata e inserita nel verbale finale e contenere le indicazioni e le posizioni espresse da entrambi le parti che rifiutano la conciliazione.
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