L’ispettorato del lavoro è una struttura afferente al Ministero del Lavoro con competenza in materia di controllo della corretta applicazione delle normative e regolamenti sul lavoro e previdenza. L’ispettorato è suddiviso e organizzato in direzioni provinciali del lavoro, gli organi presso i quali ricorrere in caso di controversie e per reclamare la tutela dei propri diritti sul posto di lavoro.
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Funzioni e attività della direzione provinciale del lavoro
Gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) in Italia sono 93 e hanno sede nei capoluoghi di provincia e operano nell’ambito dei confini del territorio provinciale. La decentralizzazione degli uffici provinciali del lavoro nasce in seguito al riordino del mercato del lavoro e alla riorganizzazione degli enti amministrativi periferici a partire dal 1994.
Le funzioni e le attività di una direzione provinciale del lavoro si possono suddividere in macro-aree di competenza:
- Affari generali, all’interno della quale si contempla anche l’URP, l’ufficio Relazioni con il Pubblico e nel qual confluiscono tute le richieste di assistenza dei lavoratori in situazioni pregiudizievoli;
- Affari legali, la sezione che si occupa della gestione dei contenziosi di lavoro;
- Vigilanza tecnica con attività di controllo e verifica della sicurezza sul posto di lavoro. L’ufficio talvolta si avvale – durante l’attività di ispezione – del Nucleo di Carabinieri per la tutela del lavoro
- Vigilanza ordinaria, l’area che si occupa della regolare attività di controllo generale sull’applicazione della normativa sul lavoro e la previdenza sociale;
- Relazioni sindacali, la macro-area in cui si gestiscono le procedure di conciliazione e le controversie sul lavoro sia dei lavoratori del settore pubblico che privato.
In materia di conciliazione, la normativa ha apportato alcune modifiche che andiamo ad approfondire.
La facoltà di conciliazione, quali sono i casi in cui si richiede
L’art. 31 della Legge n.183/2010 ha riscritto gli articoli 410 e successivi introducendo il principio di facoltà di conciliazione, ovvero che il tentativo di conciliazione non fosse più obbligatorio per la procedura dinanzi al Giudice del lavoro, ma fosse facoltativo ed eventuale. Gli unici casi in cui il tentativo di conciliazione resta obbligatorio riguarda:
- La conciliazione sui contratti certificati;
- La conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo introdotto dalla Legge Fornero (art. 1, L. 92/2012).
La conciliazione facoltativa stragiudiziale riguarda nello specifico le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
- rapporti di lavoro subordinato anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
- contratti agrari
- contratti di collaborazione continuativa e coordinata anche non di carattere subordinato (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed inerenti);
- contratti di lavoro di dipendenti negli enti pubblici
- contratti di lavoro per dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico (salvo diversamente specificati).
Il rinnovato art. 410 C.P.C. introduce delle novità in materia di tentativo facoltativo di conciliazione, senza differenza tra settore pubblico e privato e individua come prima sede operativa per l’istruzione di una pratica di conciliazione la Direzione Territoriale del Lavoro, presso la quale viene istituita la Commissione provinciale di conciliazione.
Come fare la richiesta di conciliazione
La richiesta di conciliazione da inoltrare alla Direzione Provinciale del Lavoro deve essere regolarmente sottoscritta dal richiedente e contenere la seguente documentazione:
- le generalità di entrambe le parti;
- l’indicazione del luogo della conciliazione che può essere scelto tra tre fori alternativi:
- quello dove è sorto il rapporto;
- quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza presso cui è assunto il lavoratore;
- quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto.
Nel caso di un rapporto di lavoro “parasubordinato”, l’unico foro competente è quello del domicilio del lavoratore (art. 413, comma 4, cod. proc. civ.; Cass. 11 maggio 1994, n. 4581).
- l’indicazione del luogo dove inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.
La richiesta di conciliazione si deve presentare alla DPL:
- in copia originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o tramite e-mail certificata (PEC);
- in copia, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o tramite e-mail certificata alla controparte.
Per espressa volontà del Legislatore, l’uso del fax per l’invio sia alla DPL che alla controparte della richiesta di conciliazione è di fatto escluso. La richiesta di conciliazione può essere presentata dal lavoratore o dal datore di lavoro anche per mezzo di un’associazione sindacale su specifico mandato.
Cosa fa la Direzione Provinciale del Lavoro in seguito a richiesta di conciliazione
La Direzione competente che istruisce la procedura di conciliazione per prima cosa verifica la sussistenza sul territorio del foro o eventuali fori alternativi. In seguito verifica come le parti in causa decidono di farsi rappresentare dinanzi la Commissione di conciliazione, se personalmente o fornendo procura ad altro rappresentante. I termini della procedura sono i seguenti:
- 60 giorni è il tempo totale della durata della procedura di conciliazione entro i quali accettare la richiesta. Solo dopo aver ricevuto la disponibilità della controparte, si può avviare la procedura conciliativa in Commissione, che fissa il giorno di comparizione delle parti.
- Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, può giungere l’invito a deporre la memoria della controparte qualora quest’ultima accetta il tentativo di conciliazione. La memoria deve contenere le proprie difese e le eccezioni di diritto e di fatto e eventuali domande.
- Entro 10 giorni dal deposito della memoria, la Direzione provvede alla convocazione delle parti dinanzi la Commissione Provinciale di conciliazione.
- Entro 30 giorni dalla convocazione si deve svolgere il tentativo di riconciliazione. Se le parti sono concordi, la Commissione provvede all’avvio della procedura senza attendere i termini previsti per il deposito delle memorie.
Se un convenuto non accetta la procedura conciliativa, questa viene dichiarata conclusa per abbandono della controparte e si può eventualmente adire all’Autorità Giudiziaria per far valere i propri diritti. Se, invece, il tentativo di conciliazione riesce anche in parte o trovando un accordo, la Commissione redige un processo verbale che le parti sottoscrivono insieme alla commissione e il giudice dichiara esecutivo il verbale su istanza di parte.
Cosa succede se il tentativo di conciliazione non riesce
Se la riconciliazione non ha un buon esito, la Commissione Provinciale propone una proposta conciliativa alle parti in causa per definire la controversia, ma in caso di mancata accettazione anche di questa, le parti devono adeguatamente motivare e giustificare il rifiuto. La formulazione della proposta conciliativa da parte della Commissione dovrà comunque essere riportata e inserita nel verbale finale e contenere le indicazioni e le posizioni espresse da entrambi le parti che rifiutano la conciliazione.