Tra gli strumenti adottati dalla PA per raggiungere tali importanti obiettivi vi è anche il cosiddetto Split Payment dell’Iva. Un meccanismo posto nella fattura elettronica e avviato con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), allo scopo di contrastare in particolare l’evasione dell’Iva. Questa non è altro che un’imposta generale sui consumi e quindi sull’acquisto di beni e servizi da parte di vari soggetti. Andiamo adesso a conoscere in dettaglio cosa sia il cosiddetto split payment dell’Iva.
Questo è, in pratica, un procedimento di scissione dei pagamenti dell’Iva allo Stato, effettuato al momento dell’acquisto di beni o servizi, da parte della Pubblica Amministrazione e che viene applicata soltanto ed unicamente ai fornitori di quest’ultima. Tale sistema rappresenta un’eccezione al tradizionale funzionamento dell’Iva, generalmente addebitata in fattura al cliente e successivamente versata dal fornitore del bene o servizio all’erario.
Con lo split payment, invece, è direttamente la Pubblica Amministrazione ad effettuare tutto questo. Come dicevamo, sono esclusivamente i fornitori della stessa ad essere soggetti all’uso della scissione dei pagamenti Iva e quindi imprese e professionisti. Tra coloro che sono assoggettati a tale procedimento troviamo, ad esempio, organi statali, enti pubblici e consorzi costituiti da questi; camere di commercio; ospedali; società pubbliche e quelle quotate alla Borsa di Milano; professionisti; università e la stessa PA.
La scissione dei pagamenti Iva si determina, in genere, attraverso tre passaggi: un fornitore incassa il corrispettivo per una cessione o prestazione (di un bene o di un servizio) senza Iva; il committente, a sua volta, procede al versamento di tale imposta all’Erario, seguendo una determinata procedura; il fornitore emette poi la consueta fattura elettronica, indicando sia percentuale ed importo dell’Iva (ma non caricandole al committente) e sia la dicitura dell’operazione effettuata e soggetta alla scissione dei pagamenti dell’Iva stessa.
Le fatture così emesse dal soggetto fornitore di beni o che effettua servizi verso la PA, in applicazione del procedimento dello split payment, andranno ad inserirsi nel registro Iva vendite. Tuttavia, l’imposta, esposta in fattura, non entrerà nella liquidazione Iva degli stessi fornitori o prestatori. Sarà la Pubblica Amministrazione poi a pagare a questi ultimi unicamente l’imponibile, mentre l’Iva sarà versata direttamente (sempre dalla PA) nelle casse dell’Erario.
Ricordiamo che la procedura della scissione dei pagamenti relativamente all’Iva si deve applicare quando un fornitore ha l’obbligo di emissione di una fattura verso una Pubblica Amministrazione (cioè, ad esempio, le PA in generale, Comuni, Regioni, Enti Pubblici, Università) oppure altri soggetti (evidenziati all’art.17-Ter, Comma 1-Bis del D.P.R. 633/1972), tra cui fondazioni pubbliche e società sotto controllo statale.
Inizialmente, tra i soggetti tenuti ad effettuare lo split payment, vi erano tutti i fornitori, ma successivamente sono state previste alcune eccezioni. A seguito del Decreto Dignità del 2018, infatti, tale procedimento è escluso per le prestazioni di servizi eseguiti da professionisti assoggettati a ritenute alla fonte, a titolo di imposta sul reddito o di acconto. Andando nello specifico, la procedura dello split payment per l’Iva non si applica a:
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