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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresenta una delle forme di recesso più delicate nel diritto del lavoro italiano, caratterizzato da specifiche procedure che il datore di lavoro deve rispettare per evitare conseguenze legali. Questa tipologia di licenziamento si distingue nettamente da quello disciplinare, poiché non è legato a comportamenti scorretti del lavoratore, ma a ragioni economiche, tecniche o organizzative dell'azienda.

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La normativa prevede che, prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro debba attivare una procedura conciliativa presso la direzione territoriale del lavoro, finalizzata a cercare soluzioni alternative al recesso. Questo meccanismo, introdotto dalla riforma Fornero del 2012, mira a ridurre il contenzioso giudiziario e a favorire il dialogo tra le parti.

Le tutele per il lavoratore si sono evolute significativamente con l'introduzione del contratto a tutele crescenti nel 2015, che ha modificato sostanzialmente il regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento illegittimo. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per valutare correttamente le proprie opzioni e i diritti spettanti.

Definizione e caratteristiche del giustificato motivo oggettivo

Il giustificato motivo oggettivo si configura quando il licenziamento è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro. A differenza del licenziamento disciplinare, non è collegato al comportamento del singolo lavoratore ma a fattori esterni che rendono necessaria la cessazione del rapporto di lavoro.

Le principali caratteristiche includono:

  • Causa di natura economica: crisi aziendale, perdita di commesse, riduzione del fatturato
  • Motivazioni tecniche: introduzione di nuove tecnologie che rendono obsolete certe mansioni
  • Ragioni organizzative: ristrutturazione aziendale, chiusura di reparti o sedi

La giurisprudenza ha chiarito che il motivo deve essere reale, attuale e specifico, non generico o pretestuoso. Il datore deve dimostrare l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la sua professionalità.

Differenze con altre tipologie di licenziamento

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si distingue dal licenziamento disciplinare per l'assenza di una condotta colpevole del lavoratore. Mentre il primo è legato a esigenze aziendali, il secondo sanziona comportamenti contrari ai doveri contrattuali.

Rispetto al licenziamento per giusta causa, il giustificato motivo oggettivo prevede sempre il preavviso o la relativa indennità sostitutiva. La giusta causa, invece, consente il recesso immediato senza preavviso per fatti particolarmente gravi.

Procedura obbligatoria presso la direzione territoriale del lavoro

La legge Fornero ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva alla direzione territoriale del lavoro per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che intendano procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Questa procedura è obbligatoria e la sua omissione comporta l'illegittimità del licenziamento.

I passaggi fondamentali della procedura sono:

  • Comunicazione scritta alla DTL con indicazione dei motivi e delle eventuali misure di ricollocazione
  • Trasmissione per conoscenza al lavoratore interessato
  • Convocazione delle parti entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione
  • Tentativo di conciliazione finalizzato a individuare soluzioni alternative

Tempistica e modalità operative

La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla convocazione. Durante questo periodo, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento. Il termine è perentorio e il suo rispetto è essenziale per la validità dell'eventuale recesso.

L'incontro presso la DTL può portare a diversi esiti:

  • Accordo conciliativo: le parti trovano una soluzione alternativa al licenziamento
  • Mancato accordo: il datore può procedere al licenziamento rispettando il preavviso
  • Proposta di ricollocazione: individuazione di posizioni alternative compatibili

Tutele del lavoratore e regime sanzionatorio

Il sistema delle tutele varia significativamente a seconda del tipo di contratto e della data di assunzione. Per i contratti a tutele crescenti (stipulati dopo il 7 marzo 2015), il regime sanzionatorio prevede principalmente il risarcimento economico anziché la reintegrazione.

Le principali tutele includono:

  • Indennità economica: da 4 a 24 mensilità in caso di licenziamento illegittimo
  • Risarcimento aggiuntivo: in caso di violazione della procedura conciliativa
  • Tutela reintegratoria: solo in casi eccezionali di manifesta insussistenza del fatto

Calcolo dell'indennità risarcitoria

L'indennità viene determinata dal giudice considerando diversi fattori:

  • Anzianità di servizio: 2 mensilità per ogni anno di servizio
  • Dimensioni aziendali: coefficienti diversi per aziende sopra e sotto i 15 dipendenti
  • Comportamento delle parti: valutazione della condotta durante la procedura conciliativa

Il comportamento tenuto durante la fase conciliativa assume particolare rilevanza. Il giudice valuta la disponibilità delle parti a trovare soluzioni alternative e l'eventuale rifiuto di proposte ragionevoli.

Impugnazione del licenziamento e procedure giudiziarie

Il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento può impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. L'impugnazione può avvenire mediante:

  • Comunicazione scritta al datore di lavoro
  • Ricorso giudiziale al tribunale competente
  • Tentativo di conciliazione presso organismi paritetici

Onere della prova e valutazione giudiziaria

Il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza del giustificato motivo e il rispetto della procedura. La giurisprudenza richiede la prova della impossibilità di ricollocazione in mansioni compatibili e dell'attualità delle ragioni addotte.

Il giudice valuta:

  • Veridicità del motivo: controllo sulla reale sussistenza delle ragioni economiche o organizzative
  • Proporzionalità: verifica che il licenziamento sia l'ultima ratio
  • Rispetto della procedura: controllo sull'osservanza degli obblighi di comunicazione e conciliazione

Bibliografia

  • Pessi Roberto - "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella giurisprudenza più recente"
  • Carinci Franco - "Diritto del lavoro. Commentario diretto da Franco Carinci"
  • Vallebona Antonio - "Istituzioni di diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro"

FAQ

Quanto tempo ha il datore di lavoro per licenziare dopo la procedura conciliativa?

Il datore di lavoro può procedere al licenziamento immediatamente dopo la conclusione della procedura conciliativa, a condizione che rispetti il preavviso contrattualmente previsto o corrisponda la relativa indennità sostitutiva.

Il licenziamento è sempre illegittimo se manca la procedura conciliativa?

Sì, per i datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, l'omessa procedura conciliativa comporta automaticamente l'illegittimità del licenziamento, indipendentemente dalla sussistenza del giustificato motivo.

Cosa succede se il lavoratore non si presenta alla convocazione presso la DTL?

L'assenza del lavoratore non impedisce lo svolgimento della procedura. La direzione territoriale del lavoro redige comunque il verbale di mancata conciliazione, consentendo al datore di procedere al licenziamento nel rispetto dei termini previsti.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.