Come per tutte le altre attività commerciali o imprenditoriali e autonome, chi intende avviare un’attività agricola, presso l’Agenzia delle Entrate della Provincia dove risiede deve presentare una domanda per la richiesta della partita Iva agricola, della quale una volta che gli viene attribuita, non deve pagare nessun diritto annuale.
In alternativa si può andare alla sede della Coldiretti della propria zona di residenza, presentare i documenti che attestano la propria identità, e compilare i moduli necessari alla richiesta della partita Iva agricola.
Le aliquote per chi è in possesso di una partita Iva sono di tre scaglioni a seconda del prodotto: 4%, 10% e 22%. I regimi fiscali per le imprese agricole sono due: semplificato e ordinario. Le spese da sostenere quando si avvia un’impresa agricola sono: circa 100 € per il diritto camerale, poi bisogna pagare l’Inps il cui contributo minimo è di circa 1.500 €.
Un decreto legge del 2004 ha definito chi intraprende una attività, agricola, di selvicoltura o di allevamento per almeno il 50% del proprio lavoro, Imprenditore Professionale (IAP). L'imprenditore agricolo professionale è colui che è in possesso di Partita Iva e chi ha questa qualifica, e si trova in regola con i pagamenti dei contributi per la previdenza e per l’assistenza sanitaria, può usufruire di alcune agevolazioni fiscali.
Chi svolge attività, può insieme ad altri costituire delle cooperative o delle società di persone o di capitali, basta che uno dei soci o un amministratore sia un Imprenditore Agricolo Professionale, si formerà cosi una Società Agricola.
Il comma 6 art. 34 prima parte tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72 stabilisce che: chi ha appena iniziato l’attività e prevede di non superare 7.000 € come volume di affari, e per coloro che nell’anno solare precedente hanno avuto un volume di affari al di sotto di 7.000 € raggiunto per almeno due terzi da vendite di prodotti agricoli e ittici, rientrano al regime di esonero. Coloro che invece superano il volume d'affari di 7.000 €, devono osservare i normali adempimenti Iva a cominciare dall'anno successivo all’iscrizione o al superamento di tale cifra.
Un agricoltore che rientra al regime di esonero è esente da:
Anche se rientra al regime di esonero però deve:
Come detto sopra, si ottiene il regime di esonero se si resta al di sotto dei 7.000 € di volume di affari nell’arco dell’anno solare, quindi quando questa condizione viene a mancare, per l’imprenditore agricolo in possesso di partita Iva, cessa dall’inizio dell’anno solare successivo di avere diritto al regime di esonero dalle agevolazioni fiscali nei confronti degli obblighi Iva. Deve quindi avvalersi del regime fiscale normale.
Per il fatto che le imprese usufruiscono di queste agevolazioni fiscali, l’agricoltura in Italia risulta essere un comparto dell’economia sano e florido. I produttori in regime di esonero, possono, in caso di vendita tra loro, emettere soltanto una ricevuta con una semplice marca da bollo. Se si vende direttamente ai privati, non bisogna emettere lo scontrino e neanche la ricevuta fiscale. Quando invece uno scambio commerciale avviene tra chi è in regime di esonero con un produttore agricolo che non lo è, chi compra, deve emettere un’autofattura e deve comunicare la relativa imposta.
La legge di Stabilità del 2020 ha sostituito gli incentivi e l’iper-ammortamento con il credito di imposta, una misura agevolativa fiscale da investire nell’acquisto di macchinari agricoli. Il contributo si articola nel modo seguente:
Il contributo all’acquisto funziona come credito a compensazione delle spese tributarie sostenute e versate tramite modello F24 (IVA; MU, contributi previdenziali, imposte dirette).
L’obiettivo del nuovo strumento di incentivazione è quello si sostenere le imprese agricole che investono in beni strumentali nuovi sia ordinari che dotati di tecnologi 4.0.
Gli aventi diritto al credito di imposta sono le imprese agricoli residenti in Italia, di qualsiasi forma giuridica e indipendentemente dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, il regime fiscale. Inoltre, a differenza dei precedenti incentivi, il credito di imposta è esteso ai contoterzisti sia imprese agricole che individui che si avvalgono del regime forfettario. Il beneficio è valido a prescindere dalla capacità dell’azienda di produrre reddito.
I macchinari che possono essere acquistati usufruendo del credito sono:
Per tutte le altre tipologie di macchinari agricoli, le dotazioni sono valutate in base alla natura della macchina, restano però i requisiti vincolanti per usufruire dell’incentivo, vale a dire l’automazione e l’interconnessione o connettività.
L’accesso all’agevolazione per l’acquisto di macchinari 4.0 è riservato alle aziende che producono un’autocertificazione relativo a un investimento effettuato inferiore a 300 mila euro o che producano una perizia tecnica giurata per investimenti superiori a 300 mila euro e che attesti che il bene acquisito risponde alle caratteristiche tecniche previste per i dispositivi 4.0.
Il credito si può usufruire in 5 anni, in rate di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del macchinario di nuova generazione. Quindi, a titolo esemplificativo, per l’acquisto di un macchinario del valore di 100.000 € nel 2020 dotato di tecnologia 4.0, è possibile recuperare fino al 40% della somma, vale a dire in questo caso fino a 40.000 € restituiti in rate da 8.000 € per 5 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021.
Se durante il periodo di rimborso, il macchinario viene venduto, il credito che si ottiene è ridotto e corrispondente fino al suo possesso, escludendo la base di calcolo originaria relativo al costo.
La scadenza relativa alla richiesta del credito di imposta è il 30 giugno 2020 per l’acquisto di macchinari agricoli entro il 31 dicembre 2020 e purché il pagamento sia avvenuto tramite acconto pari al 20% del costo dell’investimento e tracciabile con bonifico.
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