Le associazioni che intendono svolgere attività commerciale, devono chiedere l’attribuzione della Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate dove sono residenti. Dal momento che vengono costituite, devono depositare lo statuto e l’atto costitutivo. Per la registrazione, le spese da sostenere sono circa 200 €, comprendono il costo dei valori bollati e l’imposta di registro. Da queste spese sono esenti le Organizzazioni di Volontariato.
Solitamente sono formate da un certo numero di persone che, avendo interessi comuni si riuniscono per svolgere attività sociali di vario genere, per costituire una associazione, bisogna scegliere la forma giuridica.
Per forma giuridica, si intende rispettare la normativa italiana e attenersi a quelle che il Codice Civile prevede, sono di due tipologie: associazioni riconosciute e non riconosciute, alle quali ultimamente sono state aggiunte: Organizzazioni non Governative, Organizzazioni di Volontariato, di consumatori, di promozione sociale, gruppi di acquisto solidale, Onlus, Pro Loco, sportive dilettantistiche.
Come si vede le forme giuridiche delle associazioni sono di varie tipologie, per quelle che non svolgono servizi commerciali basta avere solo il codice fiscale, mentre, quelle che tra le varie attività svolgono anche quelle inerenti al commercio o alla vendita di prodotti e servizi che si svolgono in forma abituale, devono essere titolari di Partita Iva.
Per richiedere la partita Iva le Associazioni, compilando il modello AA7/10 possono farlo anche direttamente online collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate, seguire le istruzioni e il tutto si svolge in modo semplice e veloce.
Devono praticamente comportarsi come una qualsiasi piccola e media impresa che inizia l’attività, anche se la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 prevede per loro parecchie semplificazioni ed agevolazioni fiscali e di contabilità.
Per fare un esempio pratico, se un’associazione sportiva dilettantistica titolare di partita Iva, svolge attività commerciale, è molto conveniente adottare il regime fiscale semplificato previsto dalla suddetta legge che oltre, a molti vantaggi fiscali agevolati, offre un regime di tassazione forfettaria riguardo le imposte dirette e l’Imposta del valore aggiunto.
Per quanto riguarda l’Imposta del valore aggiunto, il regime di tassazione forfettaria consente di essere esonerati dal registrare e certificare i corrispettivi e dalla dichiarazione e liquidazione delle operazioni. Se hanno come requisito il fatto che i proventi che l’attività commerciale svolta nell’esercizio precedente non ha superato 250.000 €, possono usufruire dei vantaggi che la legge offre:
Per tutte le sopra elencate, gli obblighi riguardo all’Imposta del valore aggiunto sono come quelli per le imposte dei redditi. Si considera attività commerciale per la quale è richiesta la partita IVA quando le associazioni svolgono: cessione di beni, vendita di prodotti, gestione di mense, di eventi con scopi commerciali, di viaggi e relativi soggiorni che non siano di promozione sociale. Non si considerano attività commerciali invece le prestazioni di servizi fatte ai soci e le attività commerciali svolte occasionalmente non in modo abituale.
Si chiamano senza fini di lucro, senza l’obbligo dell’apertura della Partita Iva le associazioni le cui attività non producono reddito imponibile. Possono vendere prodotti di costi modici che possono essere commercializzati soltanto in manifestazioni che avvengono occasionalmente una tantum, per la vendita dei quali non si è soggetti ad emettere lo scontrino fiscale
Per modo occasionale non abituale, il Ministero delle Finanze definisce che le attività commerciali si svolgono in rare occasioni durante l’anno e negli anni successivi tenendo conto della consistenza economica che l’evento commerciale comporta.
Per la definizione di concetto di attività commerciali svolte occasionalmente non in modo abitale il Ministero delle Finanze, si riserva di verificare per ogni singolo caso di volta in volta se l’evento, è da ritenersi commerciale in base agli imponibili prodotti.
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