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In seguito al nostro dettagliato articolo sul controllo Vies, siamo pronti a esplorare un'ulteriore tematica che riteniamo possa catturare la vostra attenzione.

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Le associazioni che intendono svolgere attività commerciale, devono chiedere l’attribuzione della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate dove sono residenti. 

Onlus e partita iva: cosa sono le associazioni

Solitamente sono formate da un certo numero di persone che, avendo interessi comuni si riuniscono per svolgere attività sociali di vario genere, per costituire una associazione, bisogna scegliere la forma giuridica

Per forma giuridica, si intende rispettare la normativa italiana e attenersi a quelle che il Codice Civile prevede, sono di due tipologie: associazioni riconosciute e non riconosciute, alle quali ultimamente sono state aggiunte: Organizzazioni non Governative, Organizzazioni di Volontariato, di consumatori, di promozione sociale, gruppi di acquisto solidale, Onlus, Pro Loco, sportive dilettantistiche.

Attività commerciale: associazioni e partita iva come sono collegate fra loro?

Come si vede le forme giuridiche delle associazioni sono di varie tipologie, per quelle che non svolgono servizi commerciali basta avere solo il Codice fiscale, mentre, quelle che tra le varie attività svolgono anche quelle inerenti al commercio o alla vendita di prodotti e servizi che si svolgono in forma abituale, devono essere titolari di Partita Iva.

Per richiedere la partita Iva le Associazioni, compilando il modello AA7/10 possono farlo anche direttamente online collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate, seguire le istruzioni e il tutto si svolge in modo semplice e veloce.

Devono praticamente comportarsi come una qualsiasi piccola e media impresa che inizia l’attività, anche se la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 prevede per loro parecchie semplificazioni ed agevolazioni fiscali e di contabilità.

Per fare un esempio pratico, se un’associazione sportiva dilettantistica titolare di partita Iva, svolge attività commerciale, è molto conveniente adottare il regime fiscale semplificato previsto dalla suddetta legge che oltre, a molti vantaggi fiscali agevolati, offre un regime di tassazione forfettaria riguardo le imposte dirette e l’Imposta del valore aggiunto.

Per quanto riguarda l’Imposta del valore aggiunto, il regime di tassazione forfettaria consente di essere esonerati dal registrare e certificare i corrispettivi e dalla dichiarazione e liquidazione delle operazioni. Se hanno come requisito il fatto che i proventi che l’attività commerciale svolta nell’esercizio precedente non ha superato 250.000 €, possono usufruire dei vantaggi che la legge offre:

  • sportive dilettantistiche iscritte al Coni
  • senza scopo di lucro
  • pro-loco
  • società sportive dilettantistiche, costituite sotto qualsiasi forma
  • bandistiche
  • cori amatoriali
  • filodrammatiche
  • di musica
  • di danza popolare

Per tutte le sopra elencate, gli obblighi riguardo all’Imposta del valore aggiunto sono come quelli per le imposte dei redditi. Si considera attività commerciale per la quale è richiesta la partita IVA quando le associazioni svolgono: cessione di beni, vendita di prodotti, gestione di mense, di eventi con scopi commerciali, di viaggi e relativi soggiorni che non siano di promozione sociale. Non si considerano attività commerciali invece le prestazioni di servizi fatte ai soci e le attività commerciali svolte occasionalmente non in modo abituale.

Non commerciali, culturale o senza fini di lucro: come funzione la partita iva per queste associazioni

Si chiamano senza fini di lucro, senza l’obbligo dell’apertura della Partita Iva le associazioni le cui attività non producono reddito imponibile. Possono vendere prodotti di costi modici che possono essere commercializzati soltanto in manifestazioni che avvengono occasionalmente una tantum, per la vendita dei quali non si è soggetti ad emettere lo scontrino fiscale

Per modo occasionale non abituale, il Ministero delle Finanze definisce che le attività commerciali si svolgono in rare occasioni durante l’anno e negli anni successivi tenendo conto della consistenza economica che l’evento commerciale comporta.

Per la definizione di concetto di attività commerciali svolte occasionalmente non in modo abitale il Ministero delle Finanze, si riserva di verificare per ogni singolo caso di volta in volta se l’evento, è da ritenersi commerciale in base agli imponibili prodotti.

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Aggiornamento 2022

Alcune novitá vi sono state per quanto riguarda alcune tipologie di associazioni relativamente alla partita Iva. Come prospettato giá negli anni precedenti, la normativa ha subito delle modificazioni, tuttavia successivamente, come vedremo, è stato deciso un rinvio dell'entrata in vigore di tali novitá, in quanto hanno suscitato delle polemiche da parte delle stesse associazioni. Andiamo comunque con ordine e vediamo quali siano queste modificazioni della normativa e da quando entreranno in vigore per le associazioni.

Il 15 Dicembre 2021 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto fiscale (DL nº 46/2021). Tra le varie norme, vi era anche una che imponeva alle associazioni, a far data dal 1º Gennaio 2022, di essere assoggettate alla partita Iva, sia pur non svolgendo in pratica nessuna attivitá di natura commerciale. La norma stabiliva il passaggio dall'attuale situazione di esclusione Iva ad un regime di esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti verso i propri soci. Tale differenza, apparentemente innocua, in realtá evidenziava una serie di criticitá.

In particolare, le associazioni dovevano sopportare infatti i costi di tenuta della contabilitá Iva, degli oneri e poi altri adempimenti di natura burocratica, che risultavano considerevoli per quegli enti senza scopo di lucro. La stessa norma prevedeva che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che avevano dei ricavi annuali non superiori ai 65.000 Euro, dovevano applicare, ai fini Iva, il regime forfetario per i professionisti. Tutto questo per rispondere ad una procedura d'infrazione UE, risalente al 2010, nei confronti dell'Italia.

Tale modificazione della normativa relativa alle associazioni e la partita Iva, tuttavia ha visto un rinvio della sua entrata in vigore, dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2022. Quest'ultima ha infatti deciso di far avviare questo nuovo regime Iva per le associazioni dal 1º Gennaio 2024. Resta confermata, invece, l'applicazione del regime Iva speciale (cosiddetto forfetario) alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale con ricavi al di sotto di 65.000 Euro annui, in attesa dell'entrata a regime delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.  

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Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.