Con la circolare del Ministero delle Attività Produttive n 3567/C del 16 ottobre 2003 si dispone il principio di Ravvedimento operoso nel caso di mancato versamento dei diritti annuali camerali. Il codice tributo 3850 è proprio quello da utilizzare sul modulo F24 per effettuare il versamento, mentre i codici 3851 e 3852 servono rispettivamente per identificare gli interessi moratori e la sanzione ridotta, in quanto si sta procedendo a sanare quanto dovuto. Il ravvedimento operoso è anche previsto dal D. Lgs. n 472 del 18/12/1997 (articolo 13) e successive modifiche per consentire al contribuente di provvedere in modo spontaneo a sanare le violazioni relative ai pagamenti di tributi applicando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
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Quali sono le condizioni per ricorrere al ravvedimento operoso
Il contribuente moroso o in ritardo con i pagamenti dovuti alla camera di commercio può ricorrere al ravvedimento operoso in uno dei seguenti casi:
- Quando la violazione non è stata ancora constatata e notificata, né hanno avuto inizio le ispezioni, le verifiche o altre forme di accertamento;
- Quando si è in tempo per provvedere sia al versamento del tributo dovuto che degli interessi moratori e della sanzione minima applicata (ridotta).
- Entro il termine massimo di un anno dalla violazione.
Come si effettua il calcolo
La regolarizzazione del diritto annuale può essere effettuata:
- Entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) tramite il versamento contestuale del tributo dovuto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta pari al 3,75% dell’importo del tributo dovuto. Il ravvedimento breve è alternativo al versamento del diritto entro i 30 giorni successivi la scadenza del termine con il calcolo della maggiorazione dello 0,40%.
- Entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) tramite il versamento contestuale del tributo spettante, degli interessi moratori e della sanzione ridotta pari al 6% dell’importo dovuto.
Per le violazioni da sanare commesse fino al 31 dicembre 2022, il tasso di interesse da applicare per il calcolo degli interessi moratori è del 1,25% annuo, mentre dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale è del 5% annuo. Per effettuare correttamente i calcoli, la camera di commercio mette a disposizione un foglio di calcolo attraverso il quale, inserendo l’importo dell’imposta dovuta e la data di scadenza per il versamento, effettua il calcolo sul tipo di ravvedimento (breve o lungo) e gli interessi e sanzioni da applicare. Il versamento si effettua tramite modello F24 compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali” utilizzando i codici:
- 3850 per identificare il diritto;
- 3851 per gli interessi moratori;
- 3852 per la sanzione ridotta da applicare.
In corrispondenza di ciascun codice occorre sempre specificare il “codice ente” ovvero la sigla della provincia in cui si trova la sede della Camera di Commercio beneficiaria del versamento e l’anno di riferimento. Il versamento si può effettuare anche tramite la piattaforma PAGO PA direttamente dal sito “Diritto annuale Camerale”.
Scadenze ravvedimento operoso 2023
La sanzione ordinariamente prevista per mancato versamento dell’imposta dovuta è del 30% sulle somme non versate o versate in ritardo. La sanzione è ridotta in base a quanto ritardo si accumula dalla scadenza nella misura del:
- 15% fino a 14 giorni dalla scadenza;
- 15% per ritardi tra 15 e 90 giorni;
- 30% (sanzione ordinaria) per ritardi superiori a 90 %.
A queste riduzioni si possono applicare i ravvedimenti operosi nei termini di:
- Ravvedimento Sprint: entro il 14° giorno dalla scadenza applicando lo 0,1 % giornaliero di interesse legale;
- Ravvedimento breve: entro il 30° giorno dalla scadenza con una sanzione pari a 1,5% + l’interesse al tasso legale (che dal 1° gennaio 2023 è del 5% annuo);
- Ravvedimento intermedio: tra il 30° giorno ed entro il 90° con sanzione dell’1,67% oltre all’interesse al tasso legale;
- Ravvedimento lungo: entro un anno con applicazione del 3,75% della sanzione + il tasso legale;
- Ravvedimento biennale: con applicazione del 4,29% e tasso legale annuo;
- Ravvedimento ultra-biennale o lunghissimo con sanzione del 5 % + il 5 % del tasso legale annuo.
Dal primo gennaio 2023, il tasso di interesse legale annuo è del 5% (secondo quanto previsto dal decreto MEF del 13.12.2022). I contribuenti che si ravvedono nel 2023 per le violazioni compiute entro il 31 dicembre 2022 dovranno applicare le percentuali degli anni precedenti, mentre per le violazioni a partire dal primo gennaio 2023 si applica indistintamente la misura del 5%.
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FAQ
Cosa si intende per ravvedimento operoso lungo?
Il ravvedimento operoso lungo permette di sanare la violazione per un periodo entro un anno dalla scadenza per il versamento con l’applicazione di una sanzione pari al 3,75% (ovvero un ottavo della percentuale ordinaria – 30% - applicata per i pagamenti dopo 90 giorni) e con l’aggiunta del calcolo degli Interessi legali del 5%.
Quando non è valido il ravvedimento operoso?
Non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso nel caso in cui il contribuente moroso abbia già ricevuto una notifica di accertamento o atti di liquidazione.
Quale anno occorre indicare nel ravvedimento operoso?
L’anno da riportare nel modello F24 è quello corrispondente al periodo in cui si è commessa la violazione, ovvero l’anno in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento entro i termini di scadenza.
Quanti anni è possibile “ravvedere”?
Per i tributi locali come il Diritto camerale, l’IMU e la TASI si possono ravvedere solo gli anni della violazione. Il ravvedimento lunghissimo da due a 5 anni dopo la scadenza dei termini in cui era dovuto il tributo è valido solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Cosa rientra nel ravvedimento speciale?
Il ravvedimento speciale riguarda le violazioni sulle dichiarazioni relative il periodo di imposta in corso e precedenti.