Per quanto riguarda i regimi fiscali agevolati per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, sono state introdotte alcune novità importanti dal Decreto Legislativo 98/2011. Infatti, chi volesse avviare un’attività come imprenditore o come libero professionista, potrà avvalersi del nuovo regime dei contribuenti minimi a patto che, egli, risponda a dei requisiti specifici. Ma vediamo bene in cosa consiste il classico forfettino e cosa prevede il nuovo regime dei minimi.
Esiste altresì un regime agevolato diretto alle nuove iniziative imprenditoriali conosciuto come “forfettino”, il quale è stato introdotto dall’articolo 13, Legge 388/2000. Esso è riservato alle persone fisiche esercenti di nuove attività d’impresa, di arti o di professioni, alle ditte individuali e alle imprese familiari che in 3 anni precedenti non hanno svolto alcuna attività artistica, di professione o d’impresa sia in forma individuale che in forma associata. Inoltre, l’attività non deve rappresentare la prosecuzione di una precedente, sia svolta sotto forma di lavoratore dipendente che autonomo, tranne per quanto riguarda il periodo di pratica obbligatoria al fine dell’esercizio di arte o professione. Nel caso di una prosecuzione di attività, i ricavi realizzati nel precedente periodo d’imposta, non deve superare i 30.987,41€ per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi e 61.974,83€ per i casi restanti.
Coloro che aderiscono al regime sono soggetti ad un’imposta sostitutiva IRPEF del 10%, ad assistenza delle Entrate per adempimenti tributari, a nessun limite per acquisto di beni strumentali e esonero: vi è la ritenuta d’acconto del 20% su compensi per le prestazioni a favore dei sostituti d’imposta; gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; le liquidazioni e i versamenti periodici IVA. Invece, il reddito imponibile viene determinato secondo le regole che sono previste dal regime di contabilità semplificata con l’applicazione dei principi di competenza per imprenditori o di cassa per lavoratori autonomi; non è prevista alcuna deducibilità dal reddito di contributi previdenziali obbligati, ma è prevista una deducibilità sulle quote di ammortamento di beni strumentali.
Il diritto di accedervi viene concesso alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa purché questa sia un’attività nuova e non la prosecuzione di una già svolta in precedenza come dipendente, autonomo o a titolo occasionale. Questa regola non vale per le attività svolte nei periodi di pratica professionale; per il lavoro precario in un periodo inferiore a metà del triennio precedente; per lo stato di mobilità successivo a scelte indipendenti dalle volontà del contribuente; per le prestazioni occasionali e l’esercizio di lavoro autonomo effettuato da un soggetto in pensione.
Inoltre, il contribuente deve presumere di:
Chi non può avere accesso al modello dei minimi sono: i soggetti che usufruiscono di regimi speciali Iva; i non residenti in Italia; coloro che realizzano attività di cessione degli immobili o dei mezzi di trasporto nuovi; gli individui che partecipano a società di persone, le associazioni professionali o le Srl a base proprietaria ristretta che hanno optato per una trasparenza fiscale.
Per scegliere il modello si effettua richiesta durante la della dichiarazione di inizio dell’attività ai fini IVA attestando di avere i requisiti soggettivi e di presumere la sussistenza di tutti i requisiti di reddito.
Tale regime può essere mantenuto 5 anni partendo dal periodo d’imposta di inizio d’attività, tale periodo non corrisponde all’apertura della relativa partita IVA ma bensì all’avvio effettivo dell’attività. Soltanto i contribuenti under 35 anni possono usufruire di tale modello agevolato, a prescindere dalla data di inizio attività, fino al compimento dei 35 anni.
Chi aderisce al regime ha diritto all’applicazione di un’imposta del 5% sostitutiva dell’IRPEF e addizionali; inoltre i proventi non sono assoggettabili a ritenuta d’acconto e il contribuente è esonerato da obblighi di registrazione dei corrispettivi, da fatture emesse e acquisti, dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili, dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, dagli adempimenti IVA, dalla comunicazione e dichiarazione dell’IVA, dalla comunicazione all’AdE delle operazioni con gli operatori economici nei Paesi a fiscalità privilegiata, dalla comunicazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, dalla presentazione di dichiarazione IRAP e versamento d’imposta, dall’applicazione di Studi di Settore e parametri con relativa compilazione.
Permangono, invece, la numerazione e la conservazione di fatture d’acquisto e di bollette doganali; la certificazione dei corrispettivi; la conservazione dei documenti emessi e ricevuti; l’integrazione di fatture d’acquisto intracomunitario o nel regime di reverse charge; il versamento dell’IVA da acquisti intracomunitari e da operazioni di reverse charge; la presentazione del riepilogo acquisti intracomunitari; la dichiarazione dei redditi con modalità e termini ordinari.
Il Governo firmato Di Maio e Salvini ha deciso di introdurre gradualmente la flat tax, ovvero la tassa piatta che ha il compito e il dovere di venire incontro a tutti gli italiani aventi una Partita Iva. Essa, di fatto, può essere considerata come una vera e propria estensione di quello che è l’attuale modello forfettario. Per potervi rientrare, occorre comunque, dei determinati requisiti con annessi nuovi limiti di reddito che ovviamente non si devono superare.
La vera e propria novità, quindi, per l’accesso alla flat tax risiede nei limiti di reddito: una rivoluzione rispetto al passato che coinvolge sia i fatturati più alti che quelli più bassi. Essa, comunque, accederà piano piano all’interno delle aziende italiane: a partire dal 2019, infatti, saranno coinvolte solo ed esclusivamente quelle società che nell’anno precedente hanno generato un reddito annuale che non supera i 65 mila euro. Per loro è prevista un’aliquota pari al 15% mentre diverrà del 20% nel 2020. La flat tax per le famiglie, infine, arriverà solo a partire dal 2021.
Come detto la flat tax entrerà nel vivere quotidiano degli italiani solo ed esclusivamente in modo graduale e coinvolgerà tutti coloro che non hanno prodotto un reddito annuale superiore ai 65 mila euro. Ovviamente però, da settore a settore, esistono numerose differenze ed eccovi quali:
Prima del 2015 esisteva il regime dei minimi che permetteva ad ogni categoria professionale di scaricare le uscite che venivano fatturare dalla propria attività. Adesso la soglia forfettaria è calcolata in base alla tipologia di mansione svolta ed eccovi pertanto tutte le soglie:
Attività tecniche, sanitarie, scientifiche, professionali o assicurative: calcolo del 78%.
Relativamente alla partita IVA e al modello forfettario 2019, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla perdita dei requisiti e sui tempi di comunicazione affinché si possa attuare il ripristino del regime ordinario nell’anno in corso piuttosto che attendere il 1° gennaio dell’anno successivo.
La novità introdotta riguarda proprio il termine ultimo per comunicare la perdita dei requisiti di accesso al regime previdenziale agevolato che è stato fissato al 28 febbraio e non più al 31 dicembre. La modifica è stata necessaria in quanto i titolari di partita IVA non riuscivano ad avere un quadro fiscale definitivo al 31 dicembre di ogni anno. Con la nuova scadenza, le comunicazioni di variazioni comunicate a partire dal 1° marzo in poi comporteranno il ritorno al regime ordinario a partire dal 1ç gennaio dell’anno seguente.
I chiarimenti dell’INPS sono contenuti nel messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019 il cui oggetto è, appunto il regime contributivo agevolato e i destinatari sono gli iscritti alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti. La legge a cui il messaggio fa riferimento è la Legge n. 190/2014 (art. 1, comma 82) e successive modifiche (L. n. 208/2015). Per quanto concerne le indicazioni gli ambiti di applicazione del regime agevolato, si deve far riferimento al messaggio INPS n. 1035/2015 e alle circolari n. 29/2015 e n. 35/2016.
In caso di perdita dei requisiti o di scelta volontaria del contribuente di abbandonare il regime agevolato, la comunicazione dovrà pervenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita o rinuncia dei requisiti. In questo caso, il ripristino del modello ordinario decorre già dal 1° gennaio dell’anno stesso, mentre per le comunicazioni che arrivano a partire dal 1° marzo, il ripristino del regime ordinario scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per approfondimenti e la lettura delle circolari e dei messaggi INPS, si prega di far riferimento al sito dell’Istituto previdenziale.
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