Il tema del pensionamento in Italia ha subito notevoli cambiamenti anche contradditori per cui occorre fare chiarezza tra le varie sigle, i loro significati e i loro contenuti: dalla buonuscita al TFR cosa è cambiato e cosa è sostanzialmente rimasto immutato. Questa guida si sofferma, in particolar modo, sulle forme di liquidazione per i dipendenti pubblici.
La normativa applicata ai dipendenti del settore pubblico in materia di pensionamento è alquanto complessa, poiché mentre i lavoratori dipendenti del settore privato possono accedere solo al TFR – trattamento di fine rapporto – i dipendenti pubblici hanno accesso al TFS - Trattamento di Fine Servizio – a prestazioni diverse e a seconda dell’amministrazione presso cui hanno lavorato. Il TFR nel settore pubblico è accessibile a determinate condizioni che vedremo in seguito.
All’interno del TFS vi sono tre tipologie di “liquidazione” con caratteristiche diverse tra loro:
Il TFS – indipendentemente dalle sue varianti e declinazioni - riguarda tutti i dipendenti pubblici che sono stati assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che non hanno aderito al Fondo Pensione Complementare di categoria (nella fattispecie il Fondo Espero per la Scuola e AFAM, e il fondo Perseo Sirio per tutti gli altri). Al posto del TFS, viene automaticamente applicato il TFR per il personale assunto a tempo determinato o indeterminato dopo il 31 dicembre 2000.
Una precisazione dovuta interessa i dipendenti dei Ministeri e dell’Università che sono a loro volta distinti tra contrattualizzati e non: i contrattualizzati sono coloro il cui stipendio è regolato dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Levoro), mentre i “non contrattualizzati” (l’espressione è impropria ma serve solo ai fini della distinzione in questo contesto esplicativo) sono in sostanza i professori e i ricercatori universitari, gli avvocati, i procuratori di Stato, i magistrati, prefetti, diplomatici e l’intero comparto della sicurezza e della difesa il cui trattamento economico è regolamentato dalla Legge. La distinzione ha ragione di essere precisata perché i “contrattualizzati” possono accedere ai Fondi Pensione Perseo Sirio e Espero, mentre per tutti gli altri non è prevista ancora alcuna forma pensionistica complementare di ordine negoziale, come appunto i Fondi Pensione.
I termini di pagamento sono diversi a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, per cui il pagamento è stabilito che avvenga:
Deroghe a questi termini sono previste per il personale che ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola) e entro il 31 dicembre 2013.
I dipendenti pubblici che saranno liquidati con la pensione “Quota 100” (art. 14 del D.Lgs. n. 4 del 28 gennaio 2019), il pagamento avverrà con le stesse modalità e tempi previsti al raggiungimento dei normali requisiti di pensione di vecchiaia o anticipata. È pertanto contemplata la possibilità di richiedere un finanziamento per una somma pari all’importo di indennità di servizio maturata e prevista in corresponsione presso le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all’accordo quadro stipulato tra ABI e Ministeri interessati.
Il trattamento di fine servizio (TFS) e quello di fine rapporto (TFR) si differenziano per le modalità di calcolo: il TFS è di tipo previdenziale con contributi distinti tra datore di lavoro e dipendente, il TFR, invece, ha carattere di retribuzione differita, ovvero nell’accantonamento di una parte di salario/stipendio che viene rivalutato ed erogato al termine del rapporto di lavoro. Vediamo i calcoli nel dettaglio per le singole tipologie di TFS:
Data la diversità delle tipologie di trattamento, anche la fiscalità è diversa.
Le rivalutazioni del TFR sono annualmente sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17%, ma non saranno ulteriormente tassate al momento dell’’erogazione della liquidazione. L’aliquota dell’imposta sull’indennità di fine servizio viene ridotta del:
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