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Dopo avervi parlato del bonus per i figli a carico, oggi cambiamo decisamente argomento. Per quanto riguarda i regimi fiscali agevolati per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, sono state introdotte alcune novità importanti dal Decreto Legislativo 98/2011. Infatti, chi volesse avviare un’attività come imprenditore o come libero professionista, potrà avvalersi del nuovo regime dei contribuenti minimi a patto che, egli, risponda a dei requisiti specifici.

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 Ma vediamo bene in cosa consiste il classico forfettino e cosa prevede il nuovo regime dei minimi.

Cosa prevede il forfettino

Esiste altresì un regime agevolato diretto alle nuove iniziative imprenditoriali conosciuto come “forfettino”, il quale è stato introdotto dall’articolo 13, Legge 388/2000. Il forfettino è riservato alle persone fisiche esercenti di nuove attività d’impresa, di arti o di professioni, alle ditte individuali e alle imprese familiari che in 3 anni precedenti non hanno svolto alcuna attività artistica, di professione o d’impresa sia in forma individuale che in forma associata. Inoltre, l’attività non deve rappresentare la prosecuzione di una precedente, sia svolta sotto forma di lavoratore dipendente che autonomo, tranne per quanto riguarda il periodo di pratica obbligatoria al fine dell’esercizio di arte o professione. Nel caso di una prosecuzione di attività, i ricavi realizzati nel precedente periodo d’imposta, non deve superare i 30.987,41€ per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi e 61.974,83€ per i casi restanti.

Coloro che aderiscono al regime del forfettino sono soggetti ad un’imposta sostitutiva IRPEF del 10%, ad assistenza delle Entrate per adempimenti tributari, a nessun limite per acquisto di beni strumentali e esonero: vi è la ritenuta d’acconto del 20% su compensi per le prestazioni a favore dei sostituti d’imposta; gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; le liquidazioni e i versamenti periodici IVA. Invece, il reddito imponibile viene determinato secondo le regole che sono previste dal regime di contabilità semplificata con l’applicazione dei principi di competenza per imprenditori o di cassa per lavoratori autonomi; non è prevista alcuna deducibilità dal reddito di contributi previdenziali obbligati, ma è prevista una deducibilità sulle quote di ammortamento di beni strumentali.

Scopriamo il regime dei minimi

Il diritto di accedervi viene concesso alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa purché questa sia un’attività nuova e non la prosecuzione di una già svolta in precedenza come dipendente, autonomo o a titolo occasionale. Questa regola non vale per le attività svolte nei periodi di pratica professionale; per il lavoro precario in un periodo inferiore a metà del triennio precedente; per lo stato di mobilità successivo a scelte indipendenti dalle volontà del contribuente; per le prestazioni occasionali e l’esercizio di lavoro autonomo effettuato da un soggetto in pensione.

Inoltre, il contribuente deve presumere di:

  • Avere compensi annui o ricavi che non superano i 30.000€;
  • non avere spese per dipendenti o collaboratori;
  • non effettuare delle cessioni all’esportazione;
  • non versare utili da partecipazione ad associati con l’apporto di solo lavoro;
  • non comprare oltre 15.000€ di beni strumentali.

Chi non può avere accesso al modello dei minimi sono: i soggetti che usufruiscono di regimi speciali Iva; i non residenti in Italia; coloro che realizzano attività di cessione degli immobili o dei mezzi di trasporto nuovi; gli individui che partecipano a società di persone, le associazioni professionali o le Srl a base proprietaria ristretta che hanno optato per una trasparenza fiscale.

Per scegliere il modello si effettua richiesta durante la della dichiarazione di inizio dell’attività ai fini IVA attestando di avere i requisiti soggettivi e di presumere la sussistenza di tutti i requisiti di reddito.

Forfettino

Tale regime può essere mantenuto 5 anni partendo dal periodo d’imposta di inizio d’attività, tale periodo non corrisponde all’apertura della relativa Partita IVA ma bensì all’avvio effettivo dell’attività. Soltanto i contribuenti under 35 anni possono usufruire di tale modello agevolato, a prescindere dalla data di inizio attività, fino al compimento dei 35 anni.

Chi aderisce al regime ha diritto all’applicazione di un’imposta del 5% sostitutiva dell’IRPEF e addizionali; inoltre i proventi non sono assoggettabili a ritenuta d’acconto e il contribuente è esonerato da obblighi di registrazione dei corrispettivi, da fatture emesse e acquisti, dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili, dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, dagli adempimenti IVA, dalla comunicazione e dichiarazione dell’IVA, dalla comunicazione all’AdE delle operazioni con gli operatori economici nei Paesi a fiscalità privilegiata, dalla comunicazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, dalla presentazione di dichiarazione IRAP e versamento d’imposta, dall’applicazione di Studi di Settore e parametri con relativa compilazione.

Permangono, invece, la numerazione e la conservazione di fatture d’acquisto e di bollette doganali; la certificazione dei corrispettivi; la conservazione dei documenti emessi e ricevuti; l’integrazione di fatture d’acquisto intracomunitario o nel regime di reverse charge; il versamento dell’IVA da acquisti intracomunitari e da operazioni di reverse charge; la presentazione del riepilogo acquisti intracomunitari; la dichiarazione dei redditi con modalità e termini ordinari.

flat tax e Forfettino: ecco le novità del 2019

Il Governo firmato Di Maio e Salvini ha deciso di introdurre gradualmente la flat tax, ovvero la tassa piatta che ha il compito e il dovere di venire incontro a tutti gli italiani aventi una Partita Iva. Essa, di fatto, può essere considerata come una vera e propria estensione di quello che è l’attuale modello forfettario. Per poter rientrare nel forfettino, occorre comunque, dei determinati requisiti con annessi nuovi limiti di reddito che ovviamente non si devono superare.

La vera e propria novità, quindi, per l’accesso alla flat tax risiede nei limiti di reddito: una rivoluzione rispetto al passato che coinvolge sia i fatturati più alti che quelli più bassi. Essa, comunque, accederà piano piano all’interno delle aziende italiane: a partire dal 2019, infatti, saranno coinvolte solo ed esclusivamente quelle società che nell’anno precedente hanno generato un reddito annuale che non supera i 65 mila euro. Per loro è prevista un’aliquota pari al 15% mentre diverrà del 20% nel 2020. La flat tax per le famiglie, infine, arriverà solo a partire dal 2021.

Ecco i limiti previsti per il Forfettino

Come detto la flat tax entrerà nel vivere quotidiano degli italiani solo ed esclusivamente in modo graduale e coinvolgerà tutti coloro che non hanno prodotto un reddito annuale superiore ai 65 mila euro. Ovviamente però, da settore a settore, esistono numerose differenze ed eccovi quali:

  • Attività economiche generiche: soglia 30.000 euro
  • Servizi per alloggio e ristorazione: soglia 50.000 euro
  • Commercio di alimenti e bevande (sono inclusi anche gli ambulanti): 40.000 euro
  • Commercio di ambulanti non alimentari: soglia 30.000 euro
  • Commercio al dettaglio e all’ingrosso: soglia 50.000 euro
  • Costruzioni o attività inerenti al mondo immobiliare: soglia 25.000 euro
  • Intermediari del commercio: soglia 25.000 euro
  • Attività tecniche, sanitarie, scientifiche, professionali o assicurative: soglia 30.000 euro.

Coefficiente di redditività: ecco le soglie

P iva

Prima del 2015 esisteva il regime dei minimi che permetteva ad ogni categoria professionale di scaricare le uscite che venivano fatturare dalla propria attività. Adesso la soglia forfettaria è calcolata in base alla tipologia di mansione svolta ed eccovi pertanto tutte le soglie:

  • Attività economiche generiche: calcolo del 67%
  • Servizi per alloggio e ristorazione: calcolo del 40%
  • Commercio di alimenti e bevande (sono inclusi anche gli ambulanti): calcolo del 40%
  • Commercio di ambulanti non alimentari: calcolo del 54%
  • Commercio al dettaglio e all’ingrosso: calcolo del 40%
  • Costruzioni o attività inerenti al mondo immobiliare: calcolo dell’86%
  • Intermediari del commercio: calcolo del 62%

Attività tecniche, sanitarie, scientifiche, professionali o assicurative: calcolo del 78%.

Quando si perdono i requisiti

Relativamente alla partita IVA e al modello forfettario, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla perdita dei requisiti e sui tempi di comunicazione affinché si possa attuare il ripristino del regime ordinario nell’anno in corso piuttosto che attendere il 1° gennaio dell’anno successivo. 

La novità introdotta riguarda proprio il termine ultimo per comunicare la perdita dei requisiti di accesso al regime previdenziale agevolato che è stato fissato al 28 febbraio e non più al 31 dicembre. La modifica è stata necessaria in quanto i titolari di partita IVA non riuscivano ad avere un quadro fiscale definitivo al 31 dicembre di ogni anno. Con la nuova scadenza, le comunicazioni di variazioni comunicate a partire dal 1° marzo in poi comporteranno il ritorno al regime ordinario a partire dal 1ç gennaio dell’anno seguente.

Il quadro normativo specifico sulla perdita dei requisiti

I chiarimenti dell’INPS sono contenuti nel messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019 il cui oggetto è, appunto il regime contributivo agevolato e i destinatari sono gli iscritti alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti. La legge a cui il messaggio fa riferimento è la Legge n. 190/2014 (art. 1, comma 82) e successive modifiche (L. n. 208/2015). Per quanto concerne le indicazioni gli ambiti di applicazione del regime agevolato, si deve far riferimento al messaggio INPS n. 1035/2015 e alle circolari n. 29/2015 e n. 35/2016.

In caso di perdita dei requisiti o di scelta volontaria del contribuente di abbandonare il regime agevolato, la comunicazione dovrà pervenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita o rinuncia dei requisiti. In questo caso, il ripristino del modello ordinario decorre già dal 1° gennaio dell’anno stesso, mentre per le comunicazioni che arrivano a partire dal 1° marzo, il ripristino del regime ordinario scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Per approfondimenti e la lettura delle circolari e dei messaggi INPS, si prega di far riferimento al sito dell’Istituto previdenziale. 

Continuiamo il nostro articolo sul forfettino.

Regime forfettario per le startup: ecco i requisiti e quando si applica

Il mondo delle startup è in costante crescita non solo nel mondo ma anche in Italia dove l’attenzione si sta, finalmente, spostando su tutto quello che può essere considerato una novità: stampa 3D, intrattenimento, logistica, mobilità verde; tutti settori che fanno e faranno sempre più parte della nostra vita quotidiana.
Per i soggetti che avviano un’attività tutta nuova l’applicazione del regime forfettario è conveniente e per i primi cinque anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5%.
Per quanto riguarda i presupposti e i requisiti da analizzare per capire se e quando applicare la flat tax del 5% è importante conoscerli con attenzione per poter capire se si rientra o meno nell’iniziativa.
Ecco i requisiti necessari:

  • Il contribuente non deve aver esercitato alcuna attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata nei tre anni precedenti l’avvio della startup; per tre anni in questo caso di considerano quelli della data a partire dalla quale si desidera accedere al regime forfettario, quindi se la vostra attività è stata chiusa a maggio del 2018 non potrete avviare una startup, con queste agevolazioni, prima del mese di luglio 2021;
    A discapito di quanto si possa credere la semplice apertura di una Partita IVA nei tre anni precedenti non è motivo di esclusione, quello che va verificato è l’effettivo esercizio dell’attività.
  • La startup non può essere una mera prosecuzione di un’attività svolta precedentemente per un periodo superiore all’anno e mezzo in forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti di periodi di pratica obbligatoria per poter accedere all’esercitazione della professione;
    In questo caso, ad esempio, non è possibile avviare una nuova attività utilizzando però gli stessi beni dell’attività precedente o operare nello stesso luogo e quindi, come spesso accade, con gli stessi clienti.
  • Se si sceglie di proseguire l’attività di un altro individuo allora i ricavi o i compensi realizzati nel periodo di imposta precedente non devono essere superiori al limite per l’accesso al regime forfettario (65.000 euro).

A questi requisiti vanno aggiunti quelli generali previsti per l’accesso al regime forfettario di cui abbiamo sopra discusso.
Tutto questo appare come il modo e il momento migliore per avviare una nuova attività, il 5% di imposte permette alla nuova attività di crescere, crescita in passato ostacolata proprio dal pagamento delle tasse, soprattutto per chi ha un piccolo volume d’affari.

Speriamo che il regime del forfettino vi sia chiaro

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.